Art. 3.
(Delega al Governo per la valorizzazione del merito nella pubblica amministrazione).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a promuovere e ad attuare il principio del merito nella pubblica amministrazione, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) abolizione, ad ogni livello di inquadramento, di qualsiasi meccanismo che possa determinare automatismi nelle progressioni di carriera e introduzione di meccanismi effettivamente selettivi volti alla verifica preliminare delle capacità personali in relazione anche a comprovati riscontri oggettivi di produttività, efficienza, redditività, responsabilità e trasparenza;

          b) progressivo ampliamento, per i dirigenti con ruoli apicali, dell'istituto della chiamata nominale su base fiduciaria e di relativi contratti di tipo privatistico a tempo determinato;

          c) rafforzamento degli istituti idonei a determinare condizioni di gestione manageriale nelle pubbliche amministrazioni, attraverso il potenziamento delle responsabilità e del potere organizzativo e disciplinare dei dirigenti e dei funzionari preposti alle strutture;

          d) introduzione di sistemi di valutazione dei risultati e delle prestazioni dei dirigenti e del personale dipendente, gestiti anche da soggetti terzi, fondati sul principio di responsabilità in ordine alla produttività, all'efficienza, alla redditività e alla trasparenza;

 

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          e) revisione, anche attraverso princìpi da attuare anche in sede contrattuale, delle discipline in tema di:

              1) attribuzione di incentivi e riconoscimenti economici connessi al miglioramento delle produttività;

              2) provvedimenti e sanzioni disciplinari, compresi i licenziamenti dei dirigenti e degli altri dipendenti, a seguito di gravi comportamenti illeciti sul piano penale, civile e amministrativo, nonché per grave carenza di risultati o di rendimento;

              3) responsabilità contabile e patrimoniale dei funzionari pubblici nei casi di dolo e colpa grave rendendo effettiva l'azione di danno in caso di illegittimità di atti;

          f) definizione dei massimali consentiti in ordine al rapporto tra numero dei dipendenti pubblici e popolazione ai vari livelli territoriali comunale, provinciale e regionale;

          g) individuazione di «parametri di virtuosità» in materia di efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi per tutte le amministrazioni pubbliche e corrispettiva istituzione di un sistema premiale nell'assegnazione di fondi pubblici.